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FAQ in merito al Canone RAI Speciale

FAQ in merito al Canone RAI Speciale

FAQ in merito al Canone RAI Speciale


Canone Rai Speciale – FAQ

1. Che cos'è il Canone RAI Speciale?

È il canone dovuto per la detenzione, al di fuori dell'ambito domestico, di apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive.

2. Chi è tenuto al pagamento?

Sono tenuti al pagamento i soggetti che detengono tali apparecchi in:
- uffici e studi professionali;
- sedi di imprese e associazioni;
- esercizi commerciali e pubblici;
- strutture ricettive e altre attività aperte al pubblico.

3. Quando il canone è dovuto?

Il canone è dovuto quando nei locali dell'attività è presente almeno un apparecchio tecnicamente idoneo a ricevere il segnale televisivo o radiofonico.

Non rileva l'uso che viene fatto dell'apparecchio, ma la sua idoneità alla ricezione e il fatto che sia installato in un ambiente non domestico.

4. Quali apparecchi fanno scattare l'obbligo di pagamento?

A titolo esemplificativo:
- televisori, anche se non utilizzati per guardare i canali RAI;
- monitor o schermi dotati di sintonizzatore TV;
- decoder;
- radio tradizionali;
- apparecchi utilizzati per altri scopi, come la videosorveglianza o la proiezione di contenuti, purché siano tecnicamente in grado di ricevere le trasmissioni radiotelevisive.

5. Computer, tablet e smartphone sono soggetti al canone?

No, il possesso di:
- computer;
- tablet;
- smartphone;
- monitor privi di sintonizzatore TV.

Non comporta l'obbligo di pagamento del Canone RAI Speciale, anche se tali dispositivi consentono la visione di contenuti in streaming tramite internet.

6. Ho un televisore in ufficio utilizzato solo per proiettare video aziendali. Devo pagare il canone?

Sì, se l'apparecchio è tecnicamente in grado di ricevere il segnale televisivo, il canone è dovuto indipendentemente dall'uso che ne viene fatto.

7. Cosa devo fare se possiedo apparecchi soggetti al canone?

Il pagamento può essere effettuato utilizzando il bollettino allegato alla comunicazione ricevuta oppure mediante bonifico all'IBAN indicato dalla RAI, riportando nella causale il numero di esercizio.

L'importo versato è deducibile dal reddito d'impresa, ove ne ricorrano i presupposti, e il numero di abbonamento deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi.

8. Cosa devo fare se non possiedo alcun apparecchio soggetto al canone?

È opportuno inviare una dichiarazione di non detenzione alla sede regionale RAI competente tramite PEC o raccomandata A/R.

La comunicazione deve contenere:
- ragione sociale, partita IVA e sede dell'agenzia;
- numero di protocollo o di esercizio indicato nell'avviso ricevuto;
- dichiarazione espressa di non detenere apparecchi soggetti al Canone RAI Speciale;
- copia del documento di identità del legale rappresentante.

9. Entro quando deve essere inviata la dichiarazione di non detenzione?

- Le comunicazioni inviate entro il 30 giugno producono effetti dal 1° luglio dello stesso anno.
- Le comunicazioni inviate entro il 31 dicembre producono effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo.

10. È ancora possibile chiedere il "suggellamento" dell'apparecchio?

No, dal 1° gennaio 2016 questa modalità di cessazione dell'abbonamento non è più prevista.

11. Se nei locali dell'agenzia si hanno dei dispositivi utilizzati solo per la pubblicità dei pacchetti di viaggio o dei racconti di viaggi fatti debbo pagare il canone?

Come indicato in precedenza conta il "Sintonizzatore" (Tuner), non l'uso. Il Canone Speciale RAI è dovuto esclusivamente se nei locali dell'attività si detengono apparecchi "atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive".

Questo significa che il presupposto per pagare la tassa è la presenza di un sintonizzatore (il classico ingresso per il cavo dell'antenna o un decoder digitale terrestre/satellitare integrato).

QUANDO NON SI PAGA (il vostro caso probabile): Se i monitor che usate per scopi pubblicitari, per mostrare listini o grafiche, sono meri monitor o smart TV privi di sintonizzatore (o computer/tablet non collegati a un'antenna ma che proiettano video tramite USB, una rete locale o via Internet), il Canone Speciale NON è dovuto. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha confermato che la visione di contenuti esclusivamente via Internet (es. YouTube, siti web, streaming aziendali) non fa scattare l'obbligo del canone.

QUANDO SI PAGA: Se per fare pubblicità avete appeso al muro un normale televisore domestico (che ha l'ingresso antenna dietro), l'obbligo scatta anche se lo tenete sintonizzato 24 ore su 24 su una chiavetta USB con le vostre offerte e non guardate mai i canali RAI. Conta la capacità tecnica dell'apparecchio di ricevere il segnale, non l'uso effettivo che ne fate.

Perché vi arriva la lettera (e cosa dovete fare): la RAI invia queste lettere a pioggia in modo totalmente automatico. Non sanno cosa abbiate dentro l'ufficio o l'agenzia; "presumono" che, essendoci un'attività commerciale, ci sia anche una TV o una radio.

Cosa fare concretamente:

a) Non ignoratela del tutto, ma verificate gli schermi: controllate se i vostri dispositivi pubblicitari siano monitor commerciali puri (quelli da digital signage senza sintonizzatore) o normali TV.

b) Se non avete TV adatte a ricevere il segnale: avete tutto il diritto di non pagare quel bollettino. Per evitare che vi mandino solleciti o la Guardia di Finanza per un controllo, conviene rispondere formalmente tramite PEC all'indirizzo dedicato ai canoni speciali della RAI: canonispeciali.comunicazioni.bo@postacertificata.rai.it. Nella PEC dichiarerete che nei locali dell'azienda non sono presenti apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive, ma solo monitor dedicati a scopi pubblicitari/informativi interni privi di sintonizzatore.

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Statuto di Fiavet Toscana approvato dall'assemblea del 26 luglio 2023


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